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Segnalazioni...

Per i nostri amici animali.

Per coloro che la voce non ce l'hanno e che hanno bisogno della nostra per denunciare situazioni di maltrattamento, soprusi, ingiustizie, abbandono.

Questo vuole essere un punto d'incontro e collaborazione fra persone che a seconda delle segnalazioni si rendono disponibili in loco a verificare realtà che hanno bisogno di migliorarsi, di cambiare o a volte di essere completamente ribaltate, distrutte e ricostruite. Non lasciamo nell'indifferenza cio' che potrebbe essere cambiato grazie al vostro aiuto!

 

apertis
verbis

facta
non verba

melius
abundare
quam
deficere

multa
paucis
MEMENTO AUDERE SEMPER
Già, ricordati di osare sempre...
Quindi, é meglio una segnalazione in più che una in meno!

Consigli utili: per esperienze precedenti, invitiamo le persone che segnalano casi di maltrattamento ad avere un acuto senso dell'osservazione piuttosto che un immaginario dirompente; un attento e lucido esame di realtà, al posto di una logorroica denuncia sotto attacco di panico; ricordiamo soprattutto di fare i conti sempre con il contesto in cui si verificano certe situazioni, e di non lasciarsi prendere dallo sconforto se, per esempio, un terranova vive in giardino nella sua casetta di legno in montagna e non in un appartamento con il cappottino... Questo non é maltrattamento, ma una delle tante condizioni in cui gli Animali, esattamente come le persone, vivono.
Vi preghiamo solamente di usare il buon senso, poiché le energie che impiegano gli attivisti e gli organi competenti (Polizia, Carabinieri, City Angels, etc...) per verificare le situazioni che sono falsate da segnalazioni improprie, potrebbero essere invece convogliate verso veri e propri casi urgenti e gravi. Attenzione all'effetto "Pierino e il lupo"... Se si diventa poco credibili, puo' succedere che non interverranno nel vero caso di emergenza!
Molto utile: se potete, scattate una foto della situazione che vi sembra irregolare! Grazie di cuore a tutti!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI RIGUARDO ALLE SEGNALAZIONI SONO TRATTATI QUOTIDIANAMENTE
DA APERTIS VERBIS TRAMITE EMAIL CON LA DIFFUSIONE VIA MAILINGLIST.


NUMERI UTILISSIMI PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI (importante: fate sempre il "refresh" per visualizzare le pagine aggiornate!)
A cura di Asia Giordano e Ursula Mazzucchetti

• SOS MALTRATTAMENTI Telefono 848 588 544

• NUMERI NAZIONALI
Guardie Ecozoofile dell'OIPA
Per segnalazioni_ scrivete a guardie@oipaitalia.com_oppure telefonate al n. 02 6427882 _oppure mandate un fax al n. 02 99980650
Per segnalazioni a FORLI' CESENA E PROVINCIA_telefonate al n. 328 7233071_oppure telefonate e mandate un fax al n. 0543.743780
Per segnalazioni a MILANO E PROVINCIA_Modulo segnalazioni per la Provincia di Milano_oppure scrivete a guardiemilano@oipaitalia.com_oppure telefonate al n. 02 6427882 _oppure mandate un fax al n. 02 99980650
Per segnalazioni a NAPOLI E PROVINCIA_Modulo segnalazioni per la Provincia di Napoli_oppure scrivete a guardienapoli@oipaitalia.com_oppure telefonate al n. 334 9867851
Per segnalazioni a TORINO E PROVINCIA_Modulo segnalazioni per la Provincia di Torino_oppure scrivete a guardietorino@oipaitalia.com_oppure telefonate al n. 347-7652656

Guardie Zoofile della LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
Cliccare qui

• SEDI ENPA ITALIANE
Numeri e indirizzi

• CITY ANGELS
Numero verde gratuito: 800 92 30 21 (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Reggio Emilia, Salerno, Terni, Novara, Varese)
Aiutiano i più deboli: senzatetto, tossicomani, vittime della violenza, persone e animali in difficoltà. Con la loro divisa sono un punto di riferimento sicuro per i cittadini e un deterrente visivo per i malintenzionati. www.cityangels.it

• CANI IN AUTOSTRADA, iniziativa "IO L'HO VISTO"
Se viaggi in autostrada e vedi un animale abbandonato fermati alla prima area di sosta ed invia un sms al numero 334 1051030
Il tuo sms sarà pubblicato sul sito dell'Autogrill e da qui inoltrato alla sede più vicina della Polizia Stradale che attiverà le necessarie operazioni di emergenza ed interesserà le strutture preposte al recupero del cane.
Ricordati di specificare la località e la provincia; la direzione di marcia e l'ora dell'avvistamento.
Più dettagli saranno inviati e più facile sarà intervenire. Per ulteriori approfondimenti di 'IO L'HO VISTO' clicca qui: http://www.prontofido.net/index.asp?action=29
Se non sei in autostrada e vedi un animale abbandonato non inviare sms a IO L'HO VISTO! La Polizia Stradale opera solo in autostrada. Telefona subito ai Vigili del Comune di competenza (VEDI SOTTO) oppure ai Carabinieri al 112.
La legge 281 obbliga ogni comune a prelevare i cani abbandonati e a curarli vietandone la soppressione.

• NUMERI REGIONALI


Regione LOMBARDIA

Regione PIEMONTE

Regione LAZIO

Regione VENETO

Regione EMILIA ROMAGNA

Regione SICILIA

Regione CAMPANIA

Regione SARDEGNA

Regione TOSCANA

Regione MARCHE

Regione ABRUZZO

Regione BASILICATA

Regione UMBRIA

Regione PUGLIA

Regione VALLE d'AOSTA

Regione TRENTINO ALTO ADIGE

Regione MOLISE

Regione CALABRIA

Regione LIGURIA

• ASSOCIAZIONI, VETERINARI, CLINICHE segnalate: trova quella più vicino a te!

• A
NIMALI IN CONDOMINIO:
Nasce il servizio Animali in Condominio di AIDAA un gruppo di esperti risponde ai quesiti relativi alla presenza di animali in condominio, in particolare ci si potrà rivolgere al servizio animali in condominio per chiedere informazioni in merito alle vicende legate ai regolamenti condominiali, ma anche su come tenere un'animale in condominio e per essere aiutati a scegliere l'animale che meglio si adatta alla vostra famiglia ed allo spazio della vostra casa.

Il servizio completamente gratuito è disponibile sia on-line scrivendo una mail con una richiesta specifica a:
animalincondominio@libero.it
oppure
chiamando dalle 10 alle 12 al 3478883546

mentre per la Lombardia e l'Emilia Romagna è attivo anche il servizio sms. Qui basta inviare il proprio quesito relativo alla gestione dei propri animali in condominio via sms sempre al 3478883546 e si riceverà una risposta in tempi rapidissimi.

Il servizio Animali in Condominio è il completamento dello sportello animali e del tribunale degli animali, si tratta di un servizio che dispensa consigli di natura amministrativa e di comportamento su come tenere gli animali in condominio, come affrontare le questioni legate ai regolamenti condominiali, ma anche suggerimenti via sms su come comportarsi con il proprio animale in condominio, e su come scegliere il migliore animale adatto alla vostra famiglia ed alla vostra casa.

Animali in condominio è un servizio gestito da un gruppo di esperti che fanno capo all'AIDAA composto da amministratori di condominio, avvocati, veterinari e comportamentisti.

• A
NIMALI IN VETRINA:
DAL 1° GENNAIO 2009 i negozi di animali NON POSSONO PER LEGGE ESPORRE ANIMALI IN VETRINA. Chiunque veda degli animali esposti nelle vetrinette, é pregato di contattare immediatamente l'associazione AmiciCani.com
Portale di aiuto, protezione, tutela e salvaguardia per i cani di tutta Italia
Sabrina +39 340 8116681 - sabrina@amicicani.com
Luca +39 349 2837900 - luca@amicicani.com
Elena +39 339 3628089 - elena@amicicani.com
Numero fisso AmiciCani +39 0521 1710907
Fax AmiciCani +39 0521 1852677
www.amicicani.com
www.amicicani.eu
segnalazioni@amicicani.com SCRIVERE nome del negozio, indirizzo e città, telefono, allegare fotografie degli animali possibilmente datate con l'uso di un quotidiano in cui si evinca la data del giorno stesso in cui vengono scattate le foto. Più descrizioni ci sono, maggiori le possibilità di sansioni!


Legge 20 luglio 2004, n.189


"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)


     1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

    2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

    3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".


 

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)


     1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

    2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

    3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1


 

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)


     1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

    2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Art. 4.

(Norme di coordinamento)


     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

    2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

    3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".


 

Art. 5.

(Attività formative)


     1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.


 

Art. 6.

(Vigilanza)


     1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

    2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.


 

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)


     1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.


 

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)


     1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

    2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

    3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.


 

Art. 9.

(Entrata in vigore)


     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.