Legge Regionale Toscana 8 aprile 1995 n.43

“Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del randagismo”.
Art. 1
Finalità
La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali
d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
stimola l’educazione al rispetto degli stessi.
Art. 2
Istituzione dell’anagrafe canina
In ogni Comune è istituita l’anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie
Locali tramite i competenti servizi.
I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di
vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina.
2 bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'art. 3 non devono trascorrere più di trenta
giorni, fatte salve le
eccezioni individuate dal regolamento della Giunta regionale, di cui
all'articolo 3, comma 3.
[soppresso]
[soppresso].
Art. 3 Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina
L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 2 è effettuata mediante
inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini
dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento
dove sono definite le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di
anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per
l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina.
Art. 4
Cani provenienti da altre regioni
I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe
canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già
apposti.
I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio,
provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in
cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2,
terzo comma.
Art. 5

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Esenzione e norme particolari per l’iscrizione all’anagrafe canina
Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:
ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia;
ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo
inferiore a 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 6
Divieto di soppressione
I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i
gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o
presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal
detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche o private se
non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità
delle persone.
E' fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91
del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.
Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal
secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o
libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore
del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
La soppressione è effettuata in modo eutanasico.
I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge
non possono essere destinati alla sperimentazione.
Art. 7
Variazione o cancellazione dall’anagrafe
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di
prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente:
la scomparsa dell’animale, entro il terzo giorno successivo all’evento;
la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale nonché il trasferimento della propria
residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 8
Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche
E’ vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia
impossibilitato a tenere con sé l’animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza
l’autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all’art. 9, secondo comma, della
presente legge.
Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la
detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di
mancata risposta l’istanza si intende accolta.
Art. 9
Canili e rifugi
I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142 "Ordinamento delle
autonomie locali", provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali, secondo i

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criteri stabiliti dall’allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui
affluiscono i cani comunque catturati.
I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall’allegato
B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile
comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.
Art. 10
Organizzazione e compiti di canili e rifugi
Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l’assistenza sanitaria nella
forma di pronto soccorso.
Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al comma 1 è
assicurato tramite convenzione con l’Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in
cui l’Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati
provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L’incarico a
libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d’intesa tra
Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.
Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui
all’art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.
Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo
dell’intervento e dell’eventuale degenza, determinati dal tariffario dell’Ordine dei veterinari
sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può
più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve
essere trasferito al canile municipale.
Art. 11
Canile Municipale
Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
infermeria;
locale di degenza per animali;
reparto ricovero per cuccioli;
cucina;
magazzino;
servizi igienici per il personale addetto;
box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.
I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali
ed alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato A della presente legge.
Art. 12
Canile rifugio
Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
ambulatorio;
magazzino;
cucina;
servizi igienici.
I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all’art. 11.
Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento,
deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
I box e le strutture di cui ai precedenti commi devono essere conformi ai requisiti strutturali e
alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato B.
Art. 12 bis
Colonie di gatti

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I Comuni tutelano le colonie di gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento
per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione
con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo
della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità
sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13 comma 1.
Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la
presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o
comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie di gatti.
I comuni, d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su
richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che
individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita
della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del
territorio.
I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause
afferenti a cause di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo
derivante da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco che
acquisisce il parere dell'unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di
spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da un'associazione protezionistica questa è
preventivamente sentita dal Sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie,
l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 13
Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni
Alle Aziende U.S.L. competono:
l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L. 281/91 nei canili municipali;
la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili
rifugio;
la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con
oneri a loro carico.
Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle
Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di
censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.
La cattura dei cani vaganti è di competenze delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con
oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
La gestione delle strutture di cui all’art. 9 è di competenza dei Comuni singoli o associati.
I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare
prioritariamente con le Associazioni iscritte iscritte all’albo regionale del volontariato, previsto
dall’art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri
soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari
Animali, prevista dall’art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il
parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.
I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia
possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non
dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai
soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i
Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6,
confermare le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità
delle strutture e delle relative gestioni.

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La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distruzione delle carogne animali, di qualunque
specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene effettuata previa intesa con i
competenti servizi delle Aziende U.S.L.
Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamnti zootecnici, le
Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione
con le Associazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale previsto dall’art. 4 della L.R. 28/93
e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai
precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di "operatore tecnico".
Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del
Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo
presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore.
Art. 14
Commissione Regionale Affari Animali
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione
Regionale Affari Animali, con compiti consuntivi sullo stato di attuazione e sulle materie
inerenti al presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.
La Commissione è composta da:
l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la presiede;
un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;
da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL individuati dalla Giunta
Regionale;
da un veterinario designato dall’ordine dei Medici Veterinari;
da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile
1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e di difesa degli animali.
da due rappresentanti dell’ Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI);
un rappresentante dell’Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI).
La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale e scade con il rinnovo del
Consiglio Regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.
La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l’anno.
Art. 15
Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti.
Per l’indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame
aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto
1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".
Art. 16
Contributi
I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il
risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
L’Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento
di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al
comma 3 per gli interventi di cui all’art. 9.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni
interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o
risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non
coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto
alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una
relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati l’
Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia
dovuto a cause di forza maggiore.

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Art. 17
Informazione, aggiornamento e formazione professionale
Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del
randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:
interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al
perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL finalizzati anche allo svolgimento dei
compiti di educazione sanitaria.
interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all’albo
regionale del volontariato, previsto dall’art. 4 della L.R. 28/93 e successive modifiche ed
integrazioni, aventi finalità protezionistiche;
interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto
degli animali.
Art. 18
Norme igieniche
E’ vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli
animali in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a
giardino. Le deiezioni solide suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.
Art. 19
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2,3,4 e 5 della presente legge è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue.
Chiunque viola la disposizione di cui all’art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
Chiunque viola la disposizione di cui all’art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è
del Comune in cui si verifica l’infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio
comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, della L. 14.8.1991, n. 281, nonché la
disposizione di cui all’art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22.11.1993, n. 473,
"Nuove norme contro il maltrattamento di animali".
Art. 20
Norme finanziarie
Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 16 e 17 della si fa fronte, a decorrere dal 1999,
con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo
18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 21
Abrogazione e norme finali
E’ abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell’anagrafe del cane e norme
particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30.12.1989 n. 89.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali
previste in materia.
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ALLEGATO A
Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili municipali e dotazione strumentale.
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere
facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella
scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall’esterno, così da consentire la pulizia e
la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di
griglie di scarico.
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a
m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.
2.2 La dotazione strumentale dell’infermeria deve comprendere:
microscopio per esami parassitologici;
attrezzatura per l’esecuzione del tatuaggio;
attrezzatura medicale per l’esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. sala interna e reparto ricovero cuccioli
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di
disinfezione e disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso
post-operatorio e cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico
degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.
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ALLEGATO B
Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere
facilmente disinfettabili.
1.2 La supericie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e
presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell’allegato A.
1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere
dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.
2. Ambulatorio
2.1 L’ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l’infermeria di cui
al punto 2.1 dell’allegato A.
2.2 La dotazione strumentale dell’ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli
interventi medici-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.