BOCCONI AVVELENATI IN TOSCANA

Analisi di un fenomeno che non mostra segni di regressione nonostante la legge regionale n. 39 del 16 agosto 2001


SITUAZIONE

Nonostante le leggi, l’abitudine di tutelare interessi privati e di categoria, risolvere propri conflitti, farsi giustizia con l’uso del veleno è rimasta inalterata e persevera nella in-cultura del cittadino italiano mentre chi deve far valere la legalità e la civiltà non dimostra di essere motivato a farlo giustificando tale mancanza sempre con l’inadeguatezza dei mezzi che, però, passando il tempo, non si adeguano mai. O, peggio, non dando il giusto valore a leggi di civiltà.
In questa situazione di illegalità e inefficienza istituzionale, gli animali muoiono a migliaia, con grande strazio, in ogni parte d’Italia comprese le due regioni -Toscana e Umbria - le quali, uniche nel paese, volendo disporre di uno strumento in più, si sono dotate di una propria legge.
Ma, sappiamo, che non è la legge ma il suo rispetto, la sua osservanza, la sua applicazione, che la rendono degna di tale nome, un monumento alla civiltà, un progresso sociale e non la sua sola enunciazione.


FONTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALI

Cosa dice il Codice Penale

L’art. 674 punisce il getto pericoloso di cose (sostanze tossiche) sul suolo pubblico o comune e di altrui uso.

Cosa dice la legge nazionale

Dal 1977 (legge del 27 dicembre 1977 n. 968 abrogata) è proibito in Italia l’utilizzo di esche avvelenate praticato fino ad allora in ambito venatorio.
La successiva legge dell’11 febbraio 1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - all’art. 21 conferma tale divieto e all’art. 30 indica le sanzioni penali per il contravventore.

Cosa dice la legge regionale toscana

La legge regionale toscana n. 39/2001 si colloca in aggiunta e non in sostituzione della legge nazionale e “mira soprattutto a impedire gli avvelenamenti più che a colpire gli avvelenatori” (fonte Regione Toscana).
Elenchiamo i punti più significativi (dato per scontato che in caso di rinvenimento dei bocconi e di accertamento del responsabile gli organi istituzionali competenti procedano ad applicare la sanzione, ritirare eventuali licenze, bonificare l’area e, se del caso, delimitarla - art. 3 e 5 -):

1. E’ proibito “l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive” (vedi art. 1). Obbligo del cittadino
2. “I Comuni sono tenuti alla costituzione a alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale sia da parte di enti pubblici che privati” (vedi art. 2). Obbligo delle istituzioni
3. “Le Province entro il 31 gennaio di ogni anno rendono pubblica…” la distribuzione e localizzazione degli episodi di avvelenamento (vedi art.9) Obbligo delle istituzioni
4. “ La Regione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge…” indica una lista delle sostanze velenose “che devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione” (vedi art. 10) Obbligo delle istituzioni

Considerazioni
Purtroppo, attualmente, la relazione tra i casi di avvelenamento e il numero di sentenze emesse, è irrisoria (fonte Regione Toscana)
Ad oggi l’obbligo di cui al punto 3 è stato rispettato soltanto dalle province di Firenze, Pistoia e Arezzo e quello di cui al punto 4 non è stato rispettato dalla Regione.
Per cui l’obbligo di cui al punto 1 resta di facile evasione anche in mancanza dei sistemi di deterrenza quali: adeguata pubblicità e informazione alla cittadinanza, divulgazione della legge, formazione e potenziamento della polizia.


FONTI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALI

I quotidiani di ogni regione italiana, con ossessiva continuità, riportano la cronaca di casi di avvelenamento di cani e gatti, randagi e di proprietà, mentre è impossibile quantificare le morti di animali selvatici, predatori e prede che compongono la catena alimentare.
E’ anche stato evidenziato (Coordinamento Ass. animaliste e ambientaliste di Firenze, Provincia di Parma, ecc.) che il periodo di maggiore incidenza di queste morti va da gennaio ad aprile, epoca dei ripopolamenti, con sporadici casi nel periodo estivo. D’altra parte, fino a che non sono stati messi al bando, i cacciatori hanno fatto largo uso di bocconi avvelenati per controllare la fauna considerata “nociva” e nelle campagne si usa ancora avvelenare le cucciolate indesiderate (e non solo) di cani e gatti, come se la legge nazionale 281 del 14 agosto 1991 che protegge gli animali d’affezione non fosse mai stata emanata.

Tenuto conto dell’incapacità delle leggi a frenare il fenomeno, da molte parti (associazioni animaliste, Federcaccia, amministratori, ecc.) vengono proposte taglie sugli avvelenatori.

I veleni più utilizzati fino a poco tempo fa sono stati cianuro e stricnina, ora di non facile reperibilità anche se le vie illegali sono sempre in auge.
Attualmente i prodotti più usati (fonte LAV – Rapporto zoomafia 2004 e altre fonti concordanti) sono:
&Mac183; ca. 53% inibitori delle colinesterasi (antiparassitari)
&Mac183; ca. 14% stricnina
&Mac183; ca. 9% metaldeide (lumachicida)
&Mac183; ca. 6% anticoagulanti (topicidi)
&Mac183; ca. 5% fosfuro di zinco (topicida)
&Mac183; ca. 6% sostanze neutrone
&Mac183; ca. 3% organo fosforici (insetticidi)
&Mac183; ca. 2% estero fosforici (antiparassitari)
&Mac183; ca. 2% dicumarolo

Per il cianuro e la stricnina (veleno che non si annulla col tempo e quindi resta nel terreno, filtra nelle falde acquifere, si distribuisce nella catena alimentare degli animali uccidendo prede e predatori e di cui esiste un commercio clandestino in quanto usato per il taglio di droghe) esiste un regime di distribuzione (farmacie e commercianti autorizzati) controllato dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.) come ribadito dal Ministero della Salute.
Per quanto riguarda gli altri veleni, essendo questi di uso comune, il loro reperimento è semplice non essendo legato a specifiche modalità, basta entrare nei consorzi agrari e nei negozi specializzati.


CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

Dai dati esaminati il Comune di Firenze risulta il più colpito.
Considerato che non è stato fatto né quanto richiesto dalla legge né quanto suggerito dalla buona volontà di chi la perora, considerato che gli avvelenatori operano nel buio e nel silenzio, protetti dall’anonimato e dall’omertà, per impedire la loro attività aberrante occorre superare le buone intenzioni e pervenire alle azioni concrete come:
&Mac183; il controllo perseverante dei registri di carico e scarico delle farmacie e dei commercianti autorizzati alla vendita di sostanze a regime regolamentato (stricnina, cianuro e loro derivati)
&Mac183; il controllo sull’attività di derattizzazione;
&Mac183; la limitazione del commercio di sostanze da estrapolare dalla lista di quelle più comunemente utilizzate con l’istituzione di un registro di carico e scarico anche per questi veleni che finora sono stati commercializzati liberamente;
&Mac183; il potenziamento della Polizia e attivazione delle necessarie sinergie tra i vari organi pubblici e privati interessati;
&Mac183; il divieto temporaneo di attività collegate alla caccia nei territori agro-silvo-pastorali dove si siano rinvenuti bocconi avvelenati, così come avviene già per le zone colpite da incendi in quanto la vita degli animali non può e non deve valere meno di quella degli alberi;
&Mac183; l’informazione capillare alla cittadinanza, soprattutto tramite radio e TV.

Se siamo sinceri nel volere che i bocconi avvelenati cessino di uccidere, faremo tutto ciò che è necessario, nella giusta consecuzione, per raggiungere tale obiettivo.

Mariangela